{"id":4832,"date":"2024-06-20T16:37:15","date_gmt":"2024-06-20T14:37:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/?page_id=4832"},"modified":"2024-06-20T16:41:57","modified_gmt":"2024-06-20T14:41:57","slug":"diritto-dautore-di-cronaca-e-di-critica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/info\/diritto-dautore-di-cronaca-e-di-critica\/","title":{"rendered":"Diritto d&#8217;autore, di cronaca e di critica"},"content":{"rendered":"<p><b><span style=\"font-size: large;\"><span style=\"color: brown;\">Legge 675, 196, Diritto d\u2019autore, di cronaca e di critica<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p>Vi segnalo alcuni articoli ed estratti interessanti riguardanti la Legge 675, la Privacy, il diritto d&#8217;autore e il diritto di cronaca e di critica al fine di rendere piu&#8217; chiaro possibile il senso di tali normative.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p><b><span style=\"font-size: small;\">LEGGE N. 675 &#8211; 31 dicembre 1996<\/span><\/b><br \/>\n(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.privacy.it\/testocoord.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.privacy.it\/testocoord.html<\/a><br \/>\nLEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 (testo) (testo coordinato &#8211; formato HTML)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.privacy.it\/indicealfa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.privacy.it\/indicealfa.html<\/a><br \/>\nLEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 (indice) (indice alfabetico &#8211; formato HTML)<\/p>\n<p>\n<b>DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196<\/b><br \/>\nCodice in materia di protezione dei dati personali<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.privacy.it\/codiceprivacy.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.privacy.it\/codiceprivacy.html<\/a><\/p>\n<p>\n<b>LEGGE n. 675 &#8211; 31 DICEMBRE 1996<\/b>\u00a0(estratto)<\/p>\n<p>&#8220;Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali&#8221;<br \/>\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell&#8217;8 gennaio 1997 &#8211; Supplemento Ordinario n. 3<\/p>\n<p>\nCAPO III<br \/>\nSezione IV &#8211; COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI ( Artt. 19 &#8211; 21)<\/p>\n<p>\nArt. 19. Incaricati del trattamento<\/p>\n<p>1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorit\u00e0.<\/p>\n<p>\nArt. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati<\/p>\n<p>1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:<\/p>\n<p>a) con il consenso espresso dell&#8217;interessato;<\/p>\n<p>b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalit\u00e0 che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilit\u00e0 e pubblicit\u00e0;<\/p>\n<p>c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;<\/p>\n<p>d)(Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.) nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalit\u00e0. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell\u2019essenzialit\u00e0 dell\u2019informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all\u2019articolo 25;<\/p>\n<p>e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivit\u00e0 economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;<\/p>\n<p>f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo, nel caso in cui l\u2019interessato non pu\u00f2 prestare il proprio consenso per impossibilit\u00e0 fisica, per incapacit\u00e0 di agire o per incapacit\u00e0 d\u2019intendere o di volere;<\/p>\n<p>g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all&#8217;ar-ticolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;<\/p>\n<p>h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell\u2019ambito dei gruppi bancari di cui all\u2019articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, nonch\u00e9 tra societ\u00e0 controllate e societ\u00e0 collegate ai sensi dell\u2019articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalit\u00e0 correlate sono stati notificati ai sensi dell\u2019articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalit\u00e0 per le quali i dati sono stati raccolti.<\/p>\n<p>2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 27.<\/p>\n<p>\nArt. 21. Divieto di comunicazione e diffusione<\/p>\n<p>1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalit\u00e0 diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all&#8217;articolo 7.<\/p>\n<p>2. Sono altres\u00ec vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera e).<\/p>\n<p>3. Il Garante pu\u00f2 vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivit\u00e0. Contro il divieto pu\u00f2 essere proposta opposizione ai sensi dell&#8217;articolo 29, commi 6 e 7.<\/p>\n<p>4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:<\/p>\n<p>a)(Lettera cos\u00ec sostituita dall&#8217;art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) qualora siano necessarie per finalit\u00e0 di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 31; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalit\u00e0 di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia.<\/p>\n<p>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>\n<b>Il nuovo diritto d\u2019autore estende cronaca e critica<\/b><\/p>\n<p>di Franco Abruzzo<\/p>\n<p>da \u201cIl Sole 24 Ore\u201d del 3 maggio 2003<\/p>\n<p>\nCon il Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della Direttiva 2001\/29\/CE \u201csull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella societ\u00e0 dell&#8217;informazione\u201d, sono state introdotte rilevanti novit\u00e0 nel corpo della legge n. 633\/1941 sul diritto d\u2019autore: due riguardano il diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito.<\/p>\n<p>La nuova normativa tutela ampiamente il diritto di cronaca, modificando e integrando l\u2019articolo 65 della legge n. 633\/1941 sul diritto d\u2019autore con un comma (il secondo, aggiunto di sana pianta) molto chiaro: \u201cLa riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualit\u00e0 \u00e8 consentita ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilit\u00e0, la fonte, incluso il nome dell&#8217;autore, se riportato\u201d. Questo comma affianca il primo, che fino al 28 aprile costituiva l\u2019intero articolo 65: \u201cGli articoli di attualit\u00e0, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non \u00e8 stata espressamente riservata, purch\u00e9 si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell&#8217;autore, se l&#8217;articolo \u00e8 firmato\u201d.<\/p>\n<p>Il raggio d\u2019azione della nuova stesura dell\u2019articolo 65 \u00e8 molto pi\u00f9 ampio, perch\u00e9 giustifica la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere dell\u2019ingegno (e l\u2019espressione \u201ccomunicazione al pubblico\u201d abbraccia anche i media dell\u2019ultima e penultima generazione, quali il web e la tv) con l\u2019esercizio del diritto di cronaca sia pure contenuto nei limiti \u201cdello scopo informativo\u201d. Il legislatore sostanzialmente ha recepito, con 31 anni di ritardo, una massima giurisprudenziale ricavata dalla sentenza 15 giugno 1972 n. 105 della Corte costituzionale: \u201cEsiste un interesse generale alla informazione &#8211; indirettamente protetto dall\u2019articolo 21 della Costituzione &#8211; e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralit\u00e0 di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee\u201d.<\/p>\n<p>Anche\u00a0<b>l\u2019articolo 70 della legge n. 633\/1941\u00a0<\/b>ha subito un significativo ritocco che allarga la libert\u00e0 di critica e di discussione collegata all\u2019impiego di parti o brani di parti di opere dell\u2019ingegno: \u201cIl riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purch\u00e9 non costituiscano concorrenza all&#8217;utilizzazione economica dell&#8217;opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l&#8217;utilizzo deve inoltre avvenire per finalit\u00e0 illustrative e per fini non commerciali\u201d. Il vecchio articolo 70 suonava cos\u00ec: \u201cIl riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalit\u00e0 e purch\u00e9 non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell&#8217;opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non pu\u00f2 superare la misura determinata dal regolamento il quale fisser\u00e0 la modalit\u00e0 per la determinazione dell&#8217;equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell&#8217;opera, dei nomi dell&#8217;autore, dell&#8217;editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull&#8217;opera riprodotta\u201d. La novit\u00e0 \u00e8 costituita dall\u2019espressione \u201ccomunicazione al pubblico\u201d, che abbraccia, come riferito, l\u2019utilizzazione di tutti i mass media, vecchi (giornali e radio) e nuovi (tv e web).\u00a0<b><span style=\"color: brown;\">Ne consegue che \u201cil riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione\u201d<\/span><\/b>.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato, comunque, agire senza consenso quando l\u2019utilizzazione dell\u2019opera dell\u2019ingegno non \u00e8 a scopo di critica o di discussione. Una massima giurisprudenziale (Tribunale di Napoli, 18 aprile 1997) afferma che \u201cl&#8217;utilizzazione di parti o brani di opera altrui in un libro che si autodefinisce dedicato ad un artista scomparso \u00e8 illecita e costituisce violazione del diritto di autore se manca il consenso del titolare del diritto e se la finalit\u00e0 dell&#8217;utilizzazione non rientra tra le ipotesi di cui all&#8217;art. 70 della legge sul diritto di autore (e, cio\u00e8, utilizzazione a scopo di critica, discussione o insegnamento). L&#8217;erede dell&#8217;autore pu\u00f2 agire a difesa dei diritti patrimoniali d&#8217;autore e di quelli relativi allo sfruttamento economico dell&#8217;immagine\u201d.<\/p>\n<p>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>\n<b>DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA<\/b><\/p>\n<p>di Alessandra Lucarino e Silvia Melchionna<\/p>\n<p>estratto da\u00a0<a href=\"http:\/\/www.dirittoproarte.com\/giornalisti\/cronaca1.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.dirittoproarte.com\/giornalisti\/cronaca1.htm<\/a><\/p>\n<p>\nE\u2019 in particolare la sentenza n. 5259 ad affermare che l\u2019esercizio della libert\u00e0 di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cio\u00e8 il diritto di stampa, sancito in linea di principio nell\u2019art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n.47, \u00e8 legittimo, e quindi pu\u00f2 anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: 1) l\u2019utilit\u00e0 sociale dell\u2019informazione (ossia la necessit\u00e0 dell\u2019esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la verit\u00e0 (oggettiva o anche soltanto putativa, purch\u00e9, in quest\u2019ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile dell\u2019esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre quest\u2019ultima condizione quando la critica \u00e8 eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenit\u00e0 e di obiettivit\u00e0, calpesta quel minimo di dignit\u00e0 cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non \u00e8 improntata a leale chiarezza. E\u2019, poi, la stessa Corte di Cassazione ad indicare che lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista ricorre ad una delle seguenti subdole tecniche: 1) al sottinteso sapiente, che consiste nell\u2019uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intender\u00e0 o in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, e, comunque, in senso fortemente sfavorevole ed offensivo nei confronti della persona che si vuole mettere in cattiva luce.<\/p>\n<p>Un esempio \u00e8 rappresentato dal racchiudere determinate parole tra virgolette, allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in un senso molto diverso da quello che avrebbero senza virgolette; 2) agli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma sempre in qualche modo negativi per la reputazione) riguardanti altre persone estranee, oppure con giudizi negativi apparentemente espressi in forma generale ed astratta e, come tali, ineccepibili ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce, inevitabilmente, a persone ben determinate; 3) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o, comunque, all\u2019artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie &#8220;neutre&#8221; allo scopo di indurre i lettori pi\u00f9 superficiali a lasciarsi suggestionare soltanto dal tono usato (classico, a tal fine, \u00e8 l\u2019uso del punto esclamativo anche l\u00e0 dove, di solito, non viene messo); 4) alle vere e proprie insinuazioni, che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda lo stesso in considerazione a tutto svantaggio della reputazione di un determinato soggetto.<\/p>\n<p>Questi principi sono stati riaffermati in diverse sentenze della Corte di Cassazione (n.3679\/98, n.4285\/98, n.8574\/98) ed in particolare in quella della Terza Sezione Civile, la n. 5658 del 9 giugno 1998, nella quale si afferma che\u00a0<span style=\"color: brown;\"><b>il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta<\/b><\/span>.<\/p>\n<p>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>\n<b>Diritto di cronaca prevalente<\/b><\/p>\n<p>di Sabrina Peron, avvocato in Milano<\/p>\n<p>estratti da\u00a0<a href=\"http:\/\/www.odg.mi.it\/peron_20.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.odg.mi.it\/peron_20.htm<\/a><\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>Il limite della continenza<\/p>\n<p>La continenza \u00e8 la terza condizione alla quale viene ancorato il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Tale limite viene inteso come moderazione, proporzione e misura in relazione alle modalit\u00e0 espositive della notizia. La serenit\u00e0 dell&#8217;esposizione va per\u00f2 intesa non in senso assoluto ma in senso relativo, non venendo considerati offensivi toni aspri e polemici che rientrino nel costume corrente.<\/p>\n<p>In ogni caso l\u2019esposizione della notizia non deve rivestire carattere ingiurioso, non deve risolversi in una incivile denigrazione dell\u2019altrui personalit\u00e0, non deve contenere attribuzioni indirette o subdole allusioni.. In particolare, nell\u2019esposizione dei fatti devono essere esclusi l\u2019utilizzo di:<\/p>\n<p>&#8211; sottintesi sapienti, ossia l\u2019utilizzo di espressioni tali da far percepire al lettore un messaggio diverso o contrario a quello apparente o letterale e comunque pi\u00f9 sfavorevole;<\/p>\n<p>&#8211; toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati o artificiosamente drammatizzati, mediante l\u2019uso sapiente di aggettivi, con cui si riferiscono notizie scarsamente interessanti in modo da suggestionare i lettori;<\/p>\n<p>&#8211; accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono ad una persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti concernenti terze persone e negativi per la reputazione;<\/p>\n<p>&#8211; vere e proprie insinuazioni e ambiguit\u00e0 allusive.<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>Il diritto di critica che costituisce uno degli aspetti principali su cui si fonda la libera (e lecita) manifestazione del pensiero, non si esprime nella narrazione ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica \u00e8 pertanto soggettiva e cio\u00e8 corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta. L&#8217;efficacia scriminante della critica \u00e8 pi\u00f9 accentuata in ambito politico, nel quale essa pu\u00f2 essere esercitata con le modalit\u00e0 pi\u00f9 nette e vibranti, senza rituali ed ipocriti omaggi a stili e forme espressive (Trib. Roma, 26 marzo 1997, Selva c. De Mita e altro, in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 264, n. BRESCIANI).<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l&#8217;altro, nella narrazione di fatti, bens\u00ec nella espressione di un giudizio o, pi\u00f9 genericamente, di un&#8217;opinione che, come tale, non pu\u00f2 pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non pu\u00f2 che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue che l&#8217;esercizio di un tale diritto non pu\u00f2 trovare altro limite che non sia quello dell&#8217;interesse pubblico e sociale della critica stessa, in relazione all&#8217;idoneit\u00e0 delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di s\u00e9 una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell&#8217;opinione pubblica (Cass. pen., 16 aprile 1993, Barile, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 100).<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>Il diritto di satira costituisce una delle forme di manifestazione del pensiero, caratterizzata dall&#8217;intento di suscitare la ilarit\u00e0 nei percettori, che svolge una funzione di controllo sociale verso il potere con l&#8217;arma del sorriso e alla quale non possono applicarsi i criteri per la liceit\u00e0 della cronaca (verit\u00e0, continenza, rilevanza sociale) fatto salvo il limite dell&#8217;eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni. La satira di un personaggio famoso, quando ha carattere burlesco e paradossale e le espressioni adoperate, considerate nel loro complesso, sono proporzionate alla notoriet\u00e0 del soggetto irriso, impedisce di qualificare come denigratorio e offensivo un articolo di giornale (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Scotti c. Soc. R.C.S. ed. e altro, in Dir. Inf., 1997, 752).<\/p>\n<p>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><b>Link vari<\/b><\/p>\n<p>Sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.GarantePrivacy.it<\/a>\u00a0(Il sito del GARANTE della PRIVACY)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.privacy.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.Privacy.it<\/a>\u00a0(Il sito e la POLICY sulla PRIVACY)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.dirittodautore.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.Dirittodautore.it<\/a>\u00a0(Ass. per la difesa del diritto d&#8217;autore)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.interlex.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.Interlex.it<\/a>\u00a0(Sito sul Diritto, Tecnologia e Informazione)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ictlaw.net\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.Ictlaw.net<\/a>\u00a0(Materiali sul Diritto e la Cultura della Rete)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.agcom.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.agcom.it<\/a>\u00a0(Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni)<br \/>\nSito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.siae.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.siae.it<\/a>\u00a0(Societa&#8217; italiana degli Autori ed Editori)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.amadeux.it\/vari\/copya.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Copyright &amp; Disclaimer by Amadeux Multimedia<\/a><\/p>\n<p>::Amadeux::<\/p>\n<hr \/>\n<p><b><span style=\"color: brown;\"><span style=\"font-size: large;\">Le Utilizzazioni libere<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p><b>Estratti della Legge 633\/41<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l&#8217;opera in ogni forma e modo (art. 12 2\u00b0 comma della legge 633\/41).<br \/>\nLa legge stessa per\u00f2 fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d&#8217;autore per esigenze di\u00a0<b>pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio<\/b>.<br \/>\nI limiti sono indicati nel capo intitolato\u00a0<b>Utilizzazioni libere\u00a0<\/b>agli articoli da 65 a 71.<\/p>\n<p>L&#8217;<b>art. 65\u00a0<\/b>LDA prevede la libera riproduzione di articoli di attualit\u00e0, di carattere politico, economico, religioso, pubblicati in giornali o riviste o su altri periodici, anche radiofonici, se la riproduzione non \u00e8 stata espressamente riservata. Devono per\u00f2 essere indicati il nome dell&#8217;autore, il numero e la data del periodico che ha eseguito la prima pubblicazione.<br \/>\nIn questo caso l&#8217;interesse pubblico all&#8217;informazione prevale su quello privato, dell&#8217;autore, e ne attenua i diritti. Finalit\u00e0 diverse, quali quelle pubblicitarie o di documentazione non sono perci\u00f2 accettate e configurano ipotesi di violazione del diritto d&#8217;autore.<br \/>\nBisogna rispettare due condizioni:<br \/>\n1) che la loro riproduzione non sia stata espressamente vietata. Ai sensi dell&#8217;art. 7 del\u00a0<b>Regolamento di attuazione<\/b>, la dichiarazione si effettua mediante l&#8217;indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole &#8220;riproduzione riservata&#8221; o altre analoghe, all&#8217;inizio o alla fine dell&#8217;articolo.<br \/>\n2) che si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta pubblicazione e il nome dell&#8217;autore, se l&#8217;articolo \u00e8 firmato.<\/p>\n<p>Sempre per finalit\u00e0 di interesse pubblico \u00e8 consentita la pubblicazione su giornali e riviste, previa indicazione del nome e del luogo in cui furono pronunciati, di discorsi su argomenti di pubblico interesse o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (<b>art. 66\u00a0<\/b>LDA). Possono inoltre essere liberamente riprodotti opere e brani di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio (<b>art. 67\u00a0<\/b>LDA), semprech\u00e9 se ne indichino la fonte e il nome dell&#8217;autore.<\/p>\n<p>L&#8217;<b>art 68\u00a0<\/b>LDA regola l&#8217;uso personale e la copia privata. A seguito della modifica operata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, \u00e8 libera la riproduzione di singole opere o brani di opere, per uso personale dei lettori , fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione dellavoro nel pubblico. Il 2\u00b0 comma stabilisce invece che \u00e8 totalmente libera la fotocopia di tali opere, se eseguita per i servizi della biblioteca, mentre lo \u00e8 solo nei limiti stabiliti dal 4\u00b0 e 5\u00b0 comma dello stesso articolo 68 LDA se eseguita per uso personale<br \/>\nSecondo questi due comma, la riproduzione non pu\u00f2 superare il 15% del totale del volume se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo, e all&#8217;autore e agli editori spetta un compenso corrisposto da responsabile del centro o punto di riproduzione.<br \/>\nIn breve possiamo riassumere cos\u00ec il nuovo articolo 68:<br \/>\n1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione \u00e8 effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non pu\u00f2 essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicit\u00e0.<br \/>\n2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.<br \/>\nIn particolare, non \u00e8 consentito:<br \/>\n1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;<br \/>\n2) riprodurre per un\u2019utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazine economica dell\u2019autore;<br \/>\n3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;<br \/>\n4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;<br \/>\n5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.<br \/>\nIl richiamo ai &#8220;lettori&#8221; del capoverso esclude ogni possibile riferimento dell&#8217;art. 68 LDA alle opere delle arti figurative, mentre per quelle musicali la disposizione si applica unicamente al testo, e non alla fissazione dei suoni (audio).<br \/>\nSi parla pi\u00f9 diffusamente di questo articolo nella sezione riguardante le opere letterarie.<\/p>\n<p>Anche\u00a0<b>l&#8217;art. 69\u00a0<\/b>LDA \u00e8 stato modificato dalla legge 248\/2000, e richiede specifici requisiti, in mancanza dei quali l&#8217;utilizzazione non \u00e8 consentita. Secondo tale articolo, le biblioteche e le discoteche dello Stato e di Enti pubblici possono prestare al pubblico, per uso personale, le opere protette, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, senza l&#8217;autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non \u00e8 dovuta alcuna remunerazione.<br \/>\nIl prestito ha esclusivamente per oggetto:<br \/>\na) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;<br \/>\nb) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d&#8217;immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.<br \/>\nPer i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici \u00e8 consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.<br \/>\nL&#8217;art. 69 LDA non si applica nel caso in cui un terzo consulti sul posto un&#8217;opera che gli sia stata all&#8217;uopo prestata, in quanto il prestito finalizzato a questo tipo di consultazione \u00e8 sempre libero.<\/p>\n<p>L&#8217;<b>art. 70\u00a0<\/b>LDA stabilisce che\u00a0<span style=\"color: brown;\"><b>il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalit\u00e0 e purch\u00e9 non costituiscano concorrenza all&#8217;utilizzazione economica dell&#8217;opera da parte dell&#8217;autore.<\/b><\/span><br \/>\nAl secondo comma \u00e8 precisato che nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non pu\u00f2 superare la misura determinata dal regolamento della legge, il quale fisser\u00e0 le modalit\u00e0 per la determinazione dell&#8217;equo compenso.<br \/>\nInfine il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell&#8217;opera, dei nomi dell&#8217;autore, dell&#8217;editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull&#8217;opera riprodotta.<br \/>\nL&#8217;applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza \u00e8 molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale, e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>L&#8217;<b>art. 71\u00a0<\/b>prevede l&#8217;esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica senza pagare i diritti d&#8217;autore, purch\u00e9 essa sia effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.<\/p>\n<p>Ricordiamo che ai sensi dell&#8217;art. 5 LDA, non sono tutelati dal diritto d&#8217;autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane e straniere.<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: brown;\"><span style=\"font-size: large;\"><b>Tutela delle &#8220;opere dell&#8217;ingegno&#8221;<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p>L&#8217;art. 1 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 tutela tutte &#8220;le opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro e alla cinematografia&#8221; a prescindere dalla modalit\u00e0 di espressione.\u00a0<span style=\"color: brown;\"><b>Fondamentale, ai fini dell&#8217;operativit\u00e0 della tutela, il carattere creativo: deve cio\u00e8 essere caratterizzante l&#8217;apporto personale dell&#8217;autore in forza del quale l&#8217;opera avr\u00e0 un quid novi rispetto a quello che era preesistente.<\/b><\/span><\/p>\n<p>La legge sul diritto d&#8217;autore, con le sue recenti modifiche, considera anche il progresso tecnologico: l&#8217;art.2 della suddetta legge annovera tra le opere dell&#8217;ingegno degne di tutela anche &#8220;i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purch\u00e9 originali quale risultato di creazione intellettuale dell&#8217;autore&#8221;, oltre alle &#8220;banche di dati di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto&#8221;; la legge per\u00f2 nulla dice sulle pagine web.<\/p>\n<p>\n<b>Pagina web &#8220;opera dell&#8217;ingegno&#8221;?<\/b><\/p>\n<p>Secondo l&#8217;opinione prevalente la pagina web rientra in una nuova categoria di opere, le cosiddette opere multimediali, cio\u00e8 creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini suoni etc.), normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, ma la cui coesistenza \u00e8 assicurata da un formato omogeneo, quello digitale e da un programma.<\/p>\n<p>Conseguentemente, considerando l&#8217;opera multimediale come proiezione tecnologica dell&#8217;opera dell&#8217;ingegno tradizionale e la pagina web come particolare espressione di creazione multimediale, a quest&#8217;ultima deve essere estesa la tutela dettata dalla legge 644\/1941: sia che la pagina web venga scomposta nelle singole parti che la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente.<\/p>\n<p>Nel primo caso, testi, grafica, foto musiche etc., in quanto singole opere dell&#8217;ingegno, godranno di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto. Pi\u00f9 articolato il discorso invece nel caso di opera multimediale quale opera unitaria e autonoma rispetto alle sue parti.<\/p>\n<p>Le norme di riferimento sono gli art. 10 e 38, dove si parla di opere comuni e di opere collettive: se l&#8217;opera \u00e8 comune, ossia il risultato del contributo indistinguibile di pi\u00f9 persone, il diritto d&#8217;autore apparterr\u00e0 a tutti i coautori in comune;\u00a0<span style=\"color: brown;\"><b>se si tratta invece di opera collettiva, cio\u00e8 il frutto dell&#8217;assemblaggio di opere o parti di esse che comunque hanno carattere di creazione autonoma, i diritti spetteranno al coordinatore senza che con ci\u00f2 vengano pregiudicate le ragioni degli autori delle singole opere o delle parti utilizzate per la creazione collettiva.<\/b><\/span><\/p>\n<p>Pertanto nel momento in cui si identificher\u00e0 l&#8217;utilizzazione non autorizzata dei contenuti di una pagina web come fattispecie disciplinata dal diritto d&#8217;autore, scatteranno i meccanismi di tutela corrispondenti: non solo l&#8217;autore potr\u00e0 ottenere la sospensione dell&#8217;indebito sfruttamento del suo ingegno ma anche il risarcimento del danno il quale comprender\u00e0 danno emergente (lesione economica effettivamente patita) e lucro cessante (mancato guadagno derivante dall&#8217;utilizzo illegittimo).<\/p>\n<p>\n<b>Tutela della pagina web<\/b><\/p>\n<p>La recente l. 248\/00, modificando la legge n. 633 del 22 aprile 1941 ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.<\/p>\n<p>Analizziamo nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.<\/p>\n<p><b>Testi, articoli, e-mail\u00a0<\/b>&#8211; Ogni forma di testo, anche breve, \u00e8 tutelata dalla normativa sul diritto d&#8217;autore e non pu\u00f2 essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), n\u00e9 tanto meno \u00e8 possibile appropriarsi della sua paternit\u00e0.\u00a0<b><span style=\"color: brown;\">L&#8217;unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633\/41) \u00e8 quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purch\u00e9 vengano citati l&#8217;autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all&#8217;utilizzazione economica dell&#8217;opera stessa<\/span><\/b>. Solo in questa particolare ipotesi si pu\u00f2 agire senza il consenso dell&#8217;autore. Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. \u00c8 il caso ad esempio delle e-mail, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant&#8217;anni.<\/p>\n<p><b>Musica, MP3, files MIDI\u00a0<\/b>&#8211; La distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) \u00e8 da considerarsi illegittima se non espressamente autorizzata dall&#8217;autore o da chi detiene i diritti economici dell&#8217;opera. Un caso particolare \u00e8 rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web: trattandosi di elaborazioni dell&#8217;opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall&#8217;autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, per poter utilizzare legittimamente i files MIDI, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ci\u00f2 espressamente autorizzato dal compositore o dall&#8217;editore.<\/p>\n<p><b>Testi delle canzoni\u00a0<\/b>&#8211; Vale quanto gi\u00e0 riferito per le opere testuali in generale: non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici. I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant&#8217;anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.<\/p>\n<p><b>Opere cinematografiche, filmati\u00a0<\/b>&#8211; Godono di un&#8217;analoga tutela. \u00c8 solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cio\u00e8 congiuntamente da pi\u00f9 partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell&#8217;ultimo dei coautori.<\/p>\n<p><b>Fotografie\u00a0<\/b>&#8211; La normativa protegge le opere fotografiche secondo l&#8217;art.87 e seguenti (legge 633\/41), e tutela &#8220;le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere&#8221;. Nell&#8217;espressione &#8220;processo analogo&#8221; si potrebbe includere anche la fotografia digitale. In questo caso dunque spettano al creatore della fotografia i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, a meno che tali immagini non siano ottenute nell&#8217;adempimento di un contratto lavorativo; in questo caso &#8220;entro i limiti dell&#8217;oggetto e delle finalit\u00e0 del contratto&#8221; i diritti spettano al datore di lavoro. Bisogna per\u00f2 distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico.<\/p>\n<p>Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633\/41), salvo il caso che l&#8217;opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sar\u00e0 titolare il datore di lavoro); la tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche: l&#8217;art. 90 della l. 633\/41 prescrive che per utilizzare in Internet immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto &#8220;il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell&#8217;art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell&#8217;anno di produzione della fotografia; il nome dell&#8217;autore dell&#8217;opera d&#8217;arte fotografata&#8221;. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.<\/p>\n<p>Le foto artistiche, invece, in base all&#8217;art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell&#8217;ingegno e la loro tutela non \u00e8 subordinata ad alcuna formalit\u00e0 (quale appunto l&#8217;indicazione del titolare dei diritti e dell&#8217;anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell&#8217;autore, e non al ventennio dalla realizzazione.<\/p>\n<p>Per i ritratti, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l&#8217;immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633\/41). Il consenso non \u00e8 necessario se la persona \u00e8 di particolare notoriet\u00e0 o se \u00e8 fotografata in virt\u00f9 di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione \u00e8 legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633\/41), salvo che l&#8217;esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non pu\u00f2 essere utilizzata &#8211; senza la necessaria autorizzazione &#8211; per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.<\/p>\n<p><b>Programmi informatici, software, codici, layout\u00a0<\/b>&#8211; Come per le altre opere dell&#8217;ingegno anche la produzione di software e codici informatici \u00e8 tutelata dal diritto d&#8217;autore. Spesso, in questi casi pi\u00f9 che in altri, la titolarit\u00e0 dell&#8217;opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici perch\u00e9 molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le societ\u00e0 di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica. La recente l. 248\/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori, e viene tutelata sia la forma sorgente (cio\u00e8 la sua espressione letteraria intelligibile dall&#8217;uomo) sia la forma codice oggetto (cio\u00e8 la versione elettronica destinata all&#8217;elaboratore). La violazione delle norme sul diritto d&#8217;autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravit\u00e0, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l&#8217;opera altrui lo fa a scopo di lucro. L&#8217;art. 171-bis punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa le condotte abusive (duplicazione, riproduzione, commercializzazione etc.) relative a programmi per elaboratore (o banche dati). Da sottolineare che \u00e8 punito anche il fatto che &#8220;concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l&#8217;elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori&#8221;. Questa formulazione \u00e8 importante perch\u00e9 rileva la presenza di nuove fenomenologie di criminalit\u00e0 informatica e intende punire i traffici relativi a cracks (programmi per rimuovere le protezioni) a key-generators (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di software protetti), e simili.<\/p>\n<p><b>Banche dati\u00a0<\/b>&#8211;\u00a0<span style=\"color: brown;\">Secondo l&#8217;art.3 le banche dati sono &#8220;opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte&#8221;. Secondo la normativa dunque l&#8217;opera riceve una tutela in quanto opera d&#8217;insieme ed il suo creatore ha diritto di impedirne la riproduzione o la diffusione come opera in s\u00e9.<\/span>\u00a0I singoli autori inseriti mantengono comunque i propri diritti: ad essi viene infatti permesso di estrarre e riprodurre i propri documenti indicando per\u00f2 la fonte, ovvero l&#8217;opera collettiva (o banca dati anche telematica) da cui sono stati tratti.<\/p>\n<p>In conclusione, l&#8217;art. 6 della legge 633\/41 stabilisce che ogni opera dell&#8217;ingegno presente su Internet appartiene, moralmente ed economicamente, al proprio autore e non \u00e8 possibile copiarla o beneficiarne (tanto a scopo di lucro, quanto per uso personale) senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi &#8211; magari regolamentandolo &#8211; l&#8217;utilizzo. L&#8217;indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell&#8217;autore o del titolare dei diritti economici, nonch\u00e9 della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell&#8217;opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre le opere che si trovano sulla rete.<\/p>\n<p>\n<b>Piani di tutela per il web<\/b><\/p>\n<p>La grande facilit\u00e0 di riproduzione delle immagini digitali permette agli autori di rendere immediatamente e facilmente visibili e disponibili le proprie opere, ma nello stesso tempo ne rende estremamente difficile il controllo su un eventuale uso non consentito dall&#8217;autore stesso. Una fotografia, un&#8217;opera digitale, la grafica di un sito, quando inseriti all&#8217;interno di un documento digitale possono essere facilmente prelevati e duplicati, praticamente a costo zero, un&#8217;infinit\u00e0 di volte per essere rimessi in circolazione attraverso il Web, fino a rendere praticamente quasi impossibile, spesso, risalire all&#8217;autore originale dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>Se la vulnerabilit\u00e0 del diritto d&#8217;autore \u00e8 divenuta nel tempo infinitamente maggiore, i mezzi messi a disposizione dalla legge e dalla tecnologia per consentire a chi si reputa depauperato dei propri diritti intellettuali ed economici di difendersi sono praticamente rimasti inalterati nel tempo. I metodi di marcatura digitale come il watermark, ad esempio, consentono di marchiare le opere digitali, rendendole cos\u00ec identificabili, ma non ne impediscono comunque la diffusione e la duplicazione, e sicuramente allo stato attuale non \u00e8 ancora stato messo a punto nessun sistema valido per avere un efficace controllo sul materiale pubblicato sul Web.<\/p>\n<p>Fondamentalmente, i piani di tutela sono due: il diritto morale e quello economico.<\/p>\n<p><b>Il diritto morale\u00a0<\/b>d&#8217;autore \u00e8 l&#8217;inalienabile riconoscimento della paternit\u00e0 di un&#8217;opera, e rappresenta il diritto di decidere se e quando rendere pubblica un&#8217;opera, quello di opporsi ad eventuali modificazioni o a deformazioni che pregiudichino la reputazione dell&#8217;autore o dell&#8217;opera stessa. Il diritto morale non ha una durata limitata nel tempo, ma bens\u00ec \u00e8 legato in maniera indissolubile all&#8217;opera.<\/p>\n<p><b>Il diritto economico\u00a0<\/b>consiste invece nell&#8217;aver facolt\u00e0 di gestire lo sfruttamento dei proventi di un&#8217;opera. A differenza del diritto morale, il diritto economico pu\u00f2 essere ceduto temporaneamente o definitivamente. Inoltre, esso \u00e8 limitato nel tempo. In base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un&#8217;opera (sebbene esistano differenze a seconda della legislazione del paese di origine dell&#8217;opera) \u00e8 esercitatile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell&#8217;autore per tutte le opere creative, cio\u00e8 quelle in cui l&#8217;autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre \u00e8 di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini un&#8217;opera diventa di pubblico dominio e chiunque pu\u00f2 riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni.<\/p>\n<p>Stabiliti questi principi fondamentali, possiamo dire che qualunque opera esteriorizzata, sotto qualsiasi forma, dalla pagina Internet alla scultura in un museo, sono coperte dal copyright, e che quindi solo le opere per cui i termini di copertura che abbiamo citato siano scaduti possono essere liberamente utilizzate senza che nessuno possa vantare diritti su di esse.<\/p>\n<p>\n<a href=\"http:\/\/infouma.di.unipi.it\/corsi\/Simi\/progetti\/pizzanelli\/tutelaweb01.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/infouma.di.unipi.it\/corsi\/Simi\/progetti\/pizzanelli\/tutelaweb01.html<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b><span style=\"font-size: large;\"><span style=\"color: brown;\">DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p>Codice in materia di protezione dei dati personali<\/p>\n<p>&gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.privacy.it\/codiceprivacy.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.privacy.it\/codiceprivacy.html<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b>Lecito ripubblicare articoli altrui?<\/b><\/p>\n<p>da\u00a0<a href=\"http:\/\/punto-informatico.it\/p.aspx?i=58680\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/punto-informatico.it\/p.aspx?i=58680<\/a><\/p>\n<p>di Andrea d&#8217;Agostini (Consulentelegaleinformatico.it) &#8211; In rete accade spesso di leggere articoli tratti dalle fonti pi\u00f9 diverse. Ma cosa dice la legge italiana in proposito?<\/p>\n<p>\nRoma &#8211; Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell&#8217;ingegno, con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d&#8217;autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d&#8217;ora innanzi lda).<\/p>\n<p>In particolare l&#8217;art. 1 lda recita: &#8220;Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di espressione&#8221;. Per ci\u00f2 che concerne, invece, la riproduzione dell&#8217;articolo giornalistico o di una rivista, l&#8217;art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per l&#8217;autore di riprodurre la sua creazione.\u00a0<b>Pertanto, riproduzioni da parte di altri soggetti non sono lecite<\/b>.<\/p>\n<p>Tuttavia, in alcuni casi \u00e8 possibile riprodurre articoli di giornali o riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) \u00e8 l&#8217;art. 65 lda, che recita: &#8220;<b>Gli articoli di attualit\u00e0 di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali<\/b>, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non \u00e8 stata espressamente riservata, purch\u00e8 si indichino la fonte da cui sono tratti, la data, il nome dell&#8217;autore, se riportato&#8221;.<\/p>\n<p>Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:<br \/>\n&#8211; L&#8217;articolo deve essere di\u00a0<b>attualit\u00e0 a carattere politico, economico o religioso<\/b>\u00a0(se appartiene ad altre categorie &#8211; come articoli di carattere artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente, tale riproduzione non sar\u00e0 possibile, e chi lo far\u00e0 potr\u00e0 incorrere nelle sanzioni previste);<br \/>\n&#8211; La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da chi ne ha diritto (editore o autore). E&#8217; consigliato, dunque, verificare preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di riproduzione o se ne riserva tale facolt\u00e0 ad alcuni soggetti;<br \/>\n&#8211; Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell&#8217;autore (se conosciuto).<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 70 Lda\u00a0<b>\u00e8 inoltre possibile riprodurre brani o parti di parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento<\/b>, solo ed esclusivamente nei limiti delle finalit\u00e0 poc&#8217;anzi elencate e sempre che non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell&#8217;opera. Anche in questo caso sar\u00e0 necessario menzionare il titolo dell&#8217;opera, i nomi dell&#8217;autore e dell&#8217;editore.<\/p>\n<p>Di diversa applicazione l&#8217;art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione \u00e8 lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata (la riproduzione) con l&#8217;impiego di &#8220;atti contrari agli usi onesti&#8221; in materia di giornalistica e purch\u00e9 se ne citi la fonte.<\/p>\n<p>Appare chiaro in quest&#8217;ipotesi che oltre alla violazione del diritto d&#8217;autore \u00e8 apprezzabile un&#8217;ulteriore violazione e cio\u00e8 quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). La riproduzione, altres\u00ec, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti sull&#8217;informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d&#8217;informazione (titolari dell&#8217;informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non pu\u00f2 essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virt\u00f9 di un contratto con l&#8217;agenzia stessa).<\/p>\n<p>In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne sono; nondimeno si pu\u00f2 dire che per rassegna stampa \u00e8 da intendersi una raccolta di diversi articoli. Premesso ci\u00f2, appare pacifico l&#8217;applicazione di quanto sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l&#8217;espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si \u00e8 attinto l&#8217;articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attivit\u00e0 nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto esposto occorre dire che, in via generale, il diritto di riproduzione lo pu\u00f2 esercitare solo il titolare dell&#8217;articolo o l&#8217;editore del giornale su cui \u00e8 stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale, e solo a determinate condizioni, \u00e8 possibile riprodurre interamente un articolo giornalistico, ossia \u00e8 possibile riprodurre un articolo che sia di attualit\u00e0 e sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E&#8217; obbligatorio citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell&#8217;autore, se presente. Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di pi\u00f9 articoli.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali, occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente solo se vengono rispettate le norme di correttezza giornalistica, ossia non si vada a violare le norme sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia quello di lucro (art. 101 lda).<\/p>\n<p><b>Per le finalit\u00e0 di critica, di discussione o insegnamento \u00e8 possibile riprodurre liberamente brani o parte dell&#8217;opera e la loro comunicazione al pubblico (art. 70 lda).<\/b><\/p>\n<p>Dott. Andrea D&#8217;Agostini<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.consulentelegaleinformatico.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.consulentelegaleinformatico.it<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b>Copyright e Diritto d&#8217;autore<\/b><\/p>\n<p>Il diritto d&#8217;autore \u00e8 quel diritto riconosciuto dall&#8217;ordinamento dello Stato a colui che abbia realizzato un&#8217;opera dell&#8217;ingegno a carattere creativo; in Italia \u00e8 disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. In ordine di tempo una delle ultime proviene dalla Legge 22 maggio 2004, n. 128.<\/p>\n<p><b>Opere tutelate<\/b><\/p>\n<p>\nVengono tutelate tutte le opere creative (&#8220;opere dell&#8217;ingegno&#8221;), in particolare (ma si tratta di un&#8217;elencazione esemplificativa e non esaustiva) quelle che siano riconducibili:<br \/>\nalla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale<br \/>\nalla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purch\u00e9 costituiscano un&#8217;opera originale in s\u00e9<br \/>\nalle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia<br \/>\nall&#8217;architettura: i disegni e le opere dell&#8217;architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico<br \/>\nal teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)<br \/>\nalla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche<br \/>\nInoltre sono protette anche le cosiddette &#8220;elaborazioni di carattere creativo&#8221;, come ad esempio le traduzioni in un&#8217;altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un&#8217;altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.<\/p>\n<p><b>Contenuto e durata del diritto d&#8217;autore<\/b><\/p>\n<p>\nSi tratta di un istituto relativamente giovane nell&#8217;evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della stampa, che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. \u00c8 oggi un argomento centrale del diritto privato, stante la diffusione di nuove forme di comunicazione che facilitano la riproduzione di opere.<\/p>\n<p>Oggetto del diritto d&#8217;autore \u00e8 un bene immateriale, ben distinto dal possesso (od anche dalla propriet\u00e0) del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l&#8217;opera \u00e8 fruibile. Il supporto in quanto tale \u00e8 infatti di propriet\u00e0 di chi lo acquista (avendone pagato il prezzo per supporto e diritti), ma il diritto d&#8217;autore continua a sussitere, perci\u00f2 il proprietario del supporto non ha facolt\u00e0 illimitata di utilizzo, bens\u00ec solo quelle facolt\u00e0 di utilizzo che residuano dal diritto immateriale spettante all&#8217;autore secondo la legge.<\/p>\n<p>Il diritto nasce al momento della creazione dell&#8217;opera, che il nostro codice civile identifica, un po&#8217; cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto spesso argomentato, non sempre disinteressatamente, il diritto sussiste sin dalla creazione, e non vi \u00e8 obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell&#8217;opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilit\u00e0 che vanno registrati con efficia costitutiva)<\/p>\n<p><b>\u00c8 bene sottolineare che le norme sul diritto d&#8217;autore regolano il diritto di:<\/b><\/p>\n<p>&#8211; pubblicare<br \/>\n&#8211; riprodurre<br \/>\n&#8211; trascrivere<br \/>\n&#8211; eseguire, rappresentare o recitare in pubblico<br \/>\n&#8211; comunicare al pubblico, ovvero diffondere tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite e il cavo), compresa la messa a disposizione dell&#8217;opera al pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni ondemand)<br \/>\n&#8211; distribuire<br \/>\n&#8211; tradurre ed elaborare<br \/>\n&#8211; noleggiare e dare in prestito<\/p>\n<p>Tutti i diritti elencati sono indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro, il che significa che l&#8217;esercizio di uno non esclude l&#8217;esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l&#8217;opera nel suo insieme che in ciascuna delle sue parti.<\/p>\n<p>Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalit\u00e0 dell&#8217;opera (anche detto diritto morale), per il quale ci\u00f2 che \u00e8 stato creato dall&#8217;autore deve essere riferito all&#8217;autore medesimo, evitando che altri si possa gloriare dell&#8217;operato di questi. Secondariamente, il diritto contiene la facolt\u00e0 di sfruttamento economico. Il primo \u00e8 strettamente legato alla persona dell&#8217;autore e salvo casi particolari tale rimane, mentre il secondo \u00e8 originariamente dell&#8217;autore, il quale pu\u00f2 cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta pu\u00f2 nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.<\/p>\n<p><b>Diritto morale dell&#8217;autore<\/b><\/p>\n<p>\nMira a tutelare la personalit\u00e0 dell&#8217;autore e l&#8217;attivit\u00e0 in cui si materializza la sua creativit\u00e0. Si specifica in una serie di facolt\u00e0:<\/p>\n<p>A) Il diritto d&#8217;inedito. \u00c8 una articolazione della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero garantita dall&#8217;art. 21 della costituzione.<\/p>\n<p>B) Il diritto alla paternit\u00e0 dell&#8217;opera:<br \/>\nL&#8217;autore gode del diritto di rivendicare la paternit\u00e0 dell&#8217;opera, cio\u00e8 di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l&#8217;artefice e all&#8217;inverso, che non gli venga attribuita un&#8217;opera non sua o diversa da quella da lui creata. L&#8217;usurpazione della paternit\u00e0 dell&#8217;opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore pu\u00f2 difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell&#8217;opera dell&#8217;usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l&#8217;autore pu\u00f2 rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.<br \/>\nL&#8217;editore \u00e8 obbligato a riprodurre e porre in vendita l&#8217;opera col nome dell&#8217;autore, ovvero anonima o pseudonima, se ci\u00f2 \u00e8 previsto dal contratto.<br \/>\nGli autori dell&#8217;opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.<br \/>\nIl diritto di paternit\u00e0 tutela, oltre a quello dell&#8217;autore, anche l&#8217;interesse pubblico, garantendo la collettivit\u00e0 da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternit\u00e0 intellettuale.<br \/>\nDopo la morte dell&#8217;autore mantengono tali diritti i discendenti. \u00c8 il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell&#8217;autore.<\/p>\n<p>C) Il diritto all&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;opera. L&#8217;autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l&#8217;opera cos\u00ec come egli l&#8217;ha concepita. La tutela del diritto morale all&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalit\u00e0 dell&#8217;autore.<\/p>\n<p>D) Diritto di ritirare l&#8217;opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento. L&#8217;art. 2582 del codice civile prevede che l&#8217;autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l&#8217;opera dal commercio. Ha l&#8217;obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l&#8217;opera stessa.<\/p>\n<p><b>Diritti di utilizzazione economica<\/b><\/p>\n<p>\nCome si legge all&#8217;art.25: i diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera durano tutta la vita dell&#8217;autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.<br \/>\nNel caso in cui l&#8217;opera sia frutto del lavoro di pi\u00f9 coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo.<br \/>\nNelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell&#8217;opera come un tutt&#8217;uno \u00e8 di settant&#8217;anni dalla prima pubblicazione.<br \/>\nPer le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant&#8217;anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata), se l&#8217;autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l&#8217;opera torna a sottostare alle normali leggi.<br \/>\nIn caso di parti di opera, di volumi e\/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall&#8217;anno della pubblicazione.<\/p>\n<p>Delle opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, fra le quali sono comprese accademie, ed enti pubblici culturali, ed alle quali sono assimilati gli enti privati senza fini di lucro, va notato che il diritto decade dopo venti anni.<\/p>\n<p><b>Cosa \u00e8 possibile utilizzare liberamente?<\/b><br \/>\nEsistono alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate. Ecco alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt.65-71 della lette 633\/41 che regola il diritto d&#8217;autore):<br \/>\narticoli di attualit\u00e0, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purch\u00e9 la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati<br \/>\n&#8211; nome della rivista\/giornale<br \/>\n&#8211; data e numero della rivista\/giornale<br \/>\n&#8211; nome dell&#8217;autore (se l&#8217;articolo \u00e8 firmato)<\/p>\n<p>discorsi tenuti in pubblico, purch\u00e9 si indichi<br \/>\n&#8211; la fonte<br \/>\n&#8211; il nome dell&#8217;oratore<br \/>\n&#8211; la data e il luogo in cui \u00e8 stato tenuto il discorso<\/p>\n<p>il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento purch\u00e9 non costituiscano concorrenza all&#8217;utilizzazione economica dell&#8217;opera e vengano menzionati:<br \/>\n&#8211; titolo dell&#8217;opera<br \/>\n&#8211; autore<br \/>\n&#8211; editore<br \/>\n&#8211; eventuale traduttore<\/p>\n<p><b>Estinzione del diritto economico<\/b><br \/>\nIl diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell&#8217;autore; pertanto agli eredi \u00e8 in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che solitamente copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l&#8217;Italia) \u00e8 di settantacinque anni dalla morte dell&#8217;ultimo dei coautori dell&#8217;opera. Il diritto morale non si estingue mai, sempre restando da riferirsi all&#8217;autore, in qualunque tempo, la titolarit\u00e0 creativa dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>Estinto il diritto d&#8217;autore, l&#8217;opera diviene di pubblico dominio ed \u00e8 liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purch\u00e9 sia rispettato il diritto morale alla titolarit\u00e0 artistica.<\/p>\n<p><b>Libere utilizzazioni<\/b><br \/>\nNell&#8217;ordinamento italiano non esiste in concetto di Fair Use, tipico del sistema a copyright, ma esistono il meccanismo delle &#8220;libere utilizzazioni&#8221; o &#8220;limitazioni dei diritti&#8221;.<\/p>\n<p><b>Diritti connessi all&#8217;esercizio del diritto d&#8217;autore: diritti relativi al ritratto<\/b><br \/>\nIl ritratto di una persona non pu\u00f2 essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell&#8217;immagine \u00e8 giustificata dalla notoriet\u00e0 o dall&#8217;ufficio pubblico coperto, da necessit\u00e0 di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione \u00e8 collegata a fatti avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non pu\u00f2 essere messo in commercio o esposto se pregiudica l&#8217;onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.<\/p>\n<hr \/>\n<p><b>Diritto di Cronaca<\/b><\/p>\n<p>Il diritto di cronaca consiste nel diritto a raccontare i fatti per come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo. Tale diritto deriva direttamente dalla norma che tutela la libert\u00e0 di espressione, sancita dall&#8217;art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p>Il diritto di cronaca si applica in primis ai giornalisti. Con i propri articoli, un giornalista ha il diritto a raccontare dell&#8217;avvenimento di un evento di pubblico interesse. Il diritto di cronaca si estende a chiunque, anche non iscritto all&#8217;albo dei giornalisti, voglia raccontare ad altri vicende avvenute. Il diritto di cronaca si manifesta quindi attraverso la narrazione di fatti, rivolgendosi alla collettivit\u00e0 indiscriminata.<\/p>\n<p>La linea di demarcazione che separa il diritto di ognuno a manifestare il proprio pensiero (caposaldo della Costituzione, art 21, e della Dichiarazione universale dei diritti umani, art 19) ed il reato di diffamazione \u00e8 sottile e spesso invisibile (l\u2019accusa di reato di diffamazione pu\u00f2 scattare se si comunica a pi\u00f9 persone qualcosa riguardante un\u2019altra persona, a prescindere dalla verit\u00e0 del fatto raccontato, art 595 CP).<\/p>\n<p>La discriminante del diritto di cronaca nasce dalla necessit\u00e0 della comunit\u00e0 ad essere informata su ci\u00f2 che avviene all\u2019interno del territorio Statale: secondo l\u2019art. 1 della Costituzione Italiana infatti \u201cIl popolo \u00e8 sovrano\u201d e deve poter ricevere un quadro dettagliato sia di ci\u00f2 che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 della \u201ccosa pubblica\u201d (res publica). In questo caso la funzione della cronaca \u00e8 quella di raccolta e diffusione delle informazioni.<\/p>\n<p>I giornalisti durante il loro lavoro, sono tuttavia autorizzati a comunicare al pubblico eventi, situazioni o fatti che rientrano nella sfera intima e privata di una persona nel caso in cui essa desti l\u2019interesse della collettivit\u00e0. Si pensi al caso di artisti, personaggi dello sport e collegabili ad eventi culturali. In tal caso la funzione della cronaca \u00e8 di mantenere saldo il legame che unisce la collettivit\u00e0 al personaggio in questione.<\/p>\n<p>Limiti del diritto di cronaca<\/p>\n<p>I diritti e i doveri dei giornalisti italiani sono contenuti nella legge professionale n. 69\/1963, all\u2019art. 2, e l\u2019art. 48 della legge dispone il procedimento disciplinare per gli iscritti all\u2019Albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignit\u00e0 professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignit\u00e0 dell\u2019Ordine. Il codice di deontologia (Carte Deontologiche) relativo al trattamento dei dati personali nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica \u00e8 stato elaborato ai sensi dell\u2019art. 25 della legge n. 675\/1996 ed \u00e8 in vigore dall\u2019agosto 1998.<\/p>\n<p>Esistono dei limiti ai quali attenersi: prima di tutto il fatto raccontato deve essere vero; la forma d\u2019esposizione deve essere chiara, non ridondante ma soprattutto civile, non offensiva e consona al buon costume; inoltre l\u2019evento deve attirare l\u2019interesse pubblico alla conoscenza dello stesso e per questo dovr\u00e0 rispondere dei requisiti di attualit\u00e0, utilit\u00e0 sociale e pertinenza (cio\u00e8 devono essere usate le sole notizie necessarie al racconto della notizia). La mancata soddisfazione di uno di questi tre principi rende invalido il diritto di cronaca.<\/p>\n<p>La Giurisprudenza ha stabilito che i fatti da raccontare devono essere filtrati in base ad un limite coscienziale del giornalista, selezionando cio\u00e8 gli avvenimenti il cui interesse possa essere condiviso dalla maggior parte del pubblico. Per fissare tali paletti, le Carte Deontologiche sono intervenute stabilendo alcune norme circa la divulgazione delle notizie, ad esempio:<\/p>\n<p>Tutela della personalit\u00e0 altrui<\/p>\n<p>Obbligo inderogabile del rispetto della verit\u00e0 sostanziale dei fatti<br \/>\nRispetto degli ideali della lealt\u00e0 e della buona fede<br \/>\nObbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori<br \/>\nRispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie<br \/>\nIl giornalista che raccoglie notizie \u00e8 oltretutto tenuto a rendere nota la propria identit\u00e0, professione e finalit\u00e0 della raccolta, a meno che questo possa far correre rischi per la sua incolumit\u00e0 o vanificare l\u2019esito del suo lavoro.<\/p>\n<p>Per quanto attiene ai minori, invece, \u00e8 prescritto il divieto assoluto di pubblicare nomi o dati che possano portare alla loro identificazione.<\/p>\n<p>Il codice contiene, infine, l\u2019impegno al rispetto della sfera privata delle persone che svolgano funzioni pubbliche se le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dei soggetti.<\/p>\n<p>Il giornalista deve quindi sottostare alle norme che tutelano la privacy e la riservatezza dei dati di ogni persona, disciplinati dal decreto legge n. 196 del 2003. L\u2019interessato deve essere preventivamente informato, anche solo oralmente, tramite un\u2019informativa che riporta il trattamento che verr\u00e0 compiuto sui suoi dati e gli scopi dello stesso; naturalmente egli potr\u00e0 opporsi oppure fornire il proprio consenso che, tuttavia, non \u00e8 obbligatorio in casi che adempiono ad un obbligo di legge, come per esempio il diritto di cronaca.<\/p>\n<p>Obbligo all&#8217;informazione?<\/p>\n<p>Un giornalista non pu\u00f2 essere costretto a pubblicare una notizia, n\u00e9 pu\u00f2 essere ritenuto responsabile nei riguardi della collettivit\u00e0 per non averla informata.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 formalmente parlare di obbligo di informazione con riferimento a quei soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge, perch\u00e9 inteso in favore della collettivit\u00e0. Ad esempio, secondo le leggi di disciplina del sistema radiotelevisivo, l\u2019attivit\u00e0 radiotelevisiva ha sempre costituito un servizio di preminente interesse generale, attribuendo alla relativa attivit\u00e0 di informazione la massima importanza.<\/p>\n<p>Tale discorso vale anche per la carta stampata, dato che molti quotidiani e periodici a diffusione nazionale assolvono ad una funzione informativa indispensabile per la collettivit\u00e0. Ma nella legge n. 47\/1948 (\u201clegge sulla stampa\u201d) non vi \u00e8 norma sulla quale fondare un obbligo di informazione analogo a quello dei concessionari radiotelevisivi nazionali.<\/p>\n<p>Dati sensibili<\/p>\n<p>Se il trattamento riguarda quelli che vengono definiti \u201cdati sensibili\u201d, ovvero i dati che rientrano nella sfera pi\u00f9 intima (salute, orientamento politico, religioso, filosofico, vita sessuale) \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione del Garante o, in casi pi\u00f9 delicati, la notifica al Garante. La mancata informativa pu\u00f2 essere punita tramite una sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p><b>Diritto di Critica<\/b><\/p>\n<p>Il diritto di critica, come il Diritto di cronaca, \u00e8 disciplinato dall\u2019art 21 della Costituzione Italiana il quale, nel primo comma, recita: \u201cTutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che ogni avvenimento pu\u00f2 essere sentenziato da qualsiasi cittadino ed \u00e8 legittimato a farlo dalla Costituzione. Giudicare un fatto di cronaca o un comportamento comune \u00e8 sostanzialmente diverso dalla pura narrazione dei fatti della quale si fa portavoce il diritto di cronaca. La differenza sostanziale tra i due sta nello scopo con il quale nascono: la cronaca \u00e8 una schietta narrazione dei fatti cos\u00ec come sono avvenuti, l\u2019obiettivo \u00e8 quello di informare la comunit\u00e0, mentre la critica, proprio perch\u00e9 esprime un giudizio, \u00e8 soggettiva e d\u00e0 molto pi\u00f9 peso ad uno specifico punto di vista piuttosto che al fatto in s\u00e8. Per la sua componente di soggettivit\u00e0, la critica genera (ed \u00e8 giusto che sia cos\u00ec) dissensi e consensi.<\/p>\n<p>Limiti del diritto di critica<\/p>\n<p>Il diritto di critica deve comunque rispettare dei limiti. Come il diritto di cronaca, il giudizio deve poggiarsi su un fatto vero o collettivamente riconosciuto. Naturalmente se il giudizio riguarda un fatto di cronaca la veridicit\u00e0 risiede nello stesso, ma se invece ha per oggetto qualcosa che si protrae nel tempo, come una situazione alla quale si \u00e8 arrivati dopo anni di scelte o comportamenti sbagliati, allora la critica si basa maggiormente sul dissenso per quello che \u00e8 avvenuto, in modo da rendere partecipi anche altri della propria idea.<\/p>\n<p>L\u2019avvenimento per il quale si esprime il giudizio deve stimolare l\u2019interesse pubblico alla conoscenza delle varie opinioni a favore o contrarie ad esso. Questo vuol dire che non si pu\u00f2 giudicare o rendere pubblica una notizia che riguarda i fatti privati di perfetti sconosciuti. Se la critica deve generare una reazione da parte del suo pubblico (che sia positiva o negativa), allora deve toccare avvenimenti dei quali la comunit\u00e0 pu\u00f2 sentirsi partecipe, per i quali sia incuriosita e stimolata a dover \u201cdire la sua\u201d. \u00c8 su questo che trova il suo fondamento il diritto di critica.<\/p>\n<p>Un\u2019altra accortezza che si deve avere quando si manifesta una propria idea \u00e8 la continenza con la quale si fa. La forma espositiva infatti deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva e immorale.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il diritto di critica potrebbe legittimare una manifestazione di pensiero su fatti privati di persone notoriamente conosciute, star del cinema, della tv, dello sport ecc.. (questo rende valido il requisito di interesse pubblico del diritto di critica), non deve sfociare nella diffamazione della persona in questione. La diffamazione infatti \u00e8 considerata dalla Giurisprudenza un reato sanzionabile con pene sia civili che penali. Inoltre il diritto di critica deve attenersi ai limiti di privacy che tutelano la riservatezza di ogni cittadino (famoso o meno): per questo non si possono giudicare e rendere pubblici comportamenti di persone note (anche se li si ritiene sbagliati e criticabili) senza che prima questi siano divenuti oggetto di cronaca.<\/p>\n<p>Da Wikipedia, l&#8217;enciclopedia libera.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Diritto d&#8217;autore italiano<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Diritto_d&#039;autore_italiano\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Diritto_d&#8217;autore_italiano<\/a><\/p>\n<p>\n<strong>Fair use<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Fair_use\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Fair_use<\/a><\/p>\n<p>\nDa Wikipedia, l&#8217;enciclopedia libera.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>GDPR &#8211; RGPD<\/strong><\/p>\n<p>Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali &#8211; Pagina informativa<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge 675, 196, Diritto d\u2019autore, di cronaca e di critica Vi segnalo alcuni articoli ed estratti interessanti riguardanti la Legge 675, la Privacy, il diritto d&#8217;autore e il diritto di cronaca e di critica al fine &hellip; <a class=\"kt-excerpt-readmore\" href=\"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/info\/diritto-dautore-di-cronaca-e-di-critica\/\" aria-label=\"Diritto d&#8217;autore, di cronaca e di critica\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":19,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[118],"tags":[],"class_list":["post-4832","page","type-page","status-publish","hentry","category-info"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4832"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4832\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4839,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4832\/revisions\/4839"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/19"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.audioterapia.net\/sublimen\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}